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Documento d’identità provvisorio: quando e come richiederlo

Il documento provvisorio è stato introdotto dal decreto legge 26 giugno 2026, n. 108 e può essere rilasciato in pochi limitati casi.
Data:

7 settembre 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

Il documento di identità provvisorio è un documento rilasciato, esclusivamente in presenza di comprovate e documentate esigenze di urgenza, su supporto cartaceo e con una validità massima di 6 mesi. Il documento è valido anche ai fini dell’espatrio e può pertanto essere richiesto e utilizzato per viaggiare all’estero fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che l’accettazione dello stesso sia subordinata alle disposizioni vigenti nei singoli Stati esteri e alla loro eventuale verifica preventiva.

A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 e dal successivo decreto interministeriale del 3 agosto 2026, è stato formalmente approvato il modello della carta d’identità provvisoria.

Si precisa che il documento d’identità provvisorio non sostituisce la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e non costituisce una modalità ordinaria o alternativa di rilascio del documento d’identità. Il suo rilascio è previsto esclusivamente in via eccezionale e in presenza di comprovati motivi di urgenza, nei casi in cui il cittadino dimostri l’impossibilità di attendere i normali tempi necessari per la produzione e la consegna della CIE.

La richiesta dovrà pertanto essere corredata da adeguata motivazione e supportata dalla documentazione idonea a comprovare la situazione di effettiva urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In mancanza di documentazione la richiesta non sarà presa in carico.

Criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa
Carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile: il documento d’identità provvisorio ha una validità massima di 6 mesi, non può essere rinnovato e non può essere rilasciato nuovamente al medesimo cittadino qualora allo stesso sia già stata rilasciata in precedenza un documento d’identità provvisorio.
Obbligo di restituzione: all'atto della richiesta della CIE, il documento d’identità provvisorio dovrà essere restituito all'ufficio anagrafe.
Contestualità: all'atto del rilascio del documento d’identità provvisorio verrà fissato contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE.
Validità per l'espatrio: la validità all’espatrio è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione. È pertanto onere del/della richiedente verificare preventivamente l’accettazione del documento nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale. Si allega l'avviso.

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Ultimo aggiornamento pagina: 07/09/2026 09:30:31

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