I.C.I.
L'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI - è una imposta a base reale (cioè applicata con il presupposto oggettivo del possesso) disciplinata dal D.Lgs 504/92
L'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli nel territorio nazionale, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. con gettito destinato ai Comuni.
Dal 2008 sono state escluse dall'ICI le abitazioni principali ed "assimilate". L'aliquota ICI viene stabilita con Deliberazione della Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, ed è compresa tra il 4 e il 7 per mille.
Devono pagare l'ICI: * Gode del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia. I pagamenti si eseguono in due rate, la prima entro 16 giugno (per l'acconto) la seconda entro il 16 dicembre (per il saldo). Entro il 16 di giugno è possibile pagare l'intera imposta dovuta.
Non devono pagare l'ICI gli inquilini
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